Statuto

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 1° ottobre 2020

Repertorio N. 30339; Raccolta N. 14051; Registrato a Roma 1 Ufficio delle Entrate il 29/10/2020 N. 24920 SERIE 1T

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

La Società Geologica Italiana (qui di seguito indicata come "Società"), fondata a Bologna il 29 settembre 1881 ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 17 ottobre 1885, con sede in Roma, è una associazione scientifica e culturale a carattere internazionale che non persegue alcun fine di lucro ed è regolata dal presente Statuto e dal suo Regolamento interno di attuazione.
La Società è libera, apartitica/apolitica, senza finalità sindacali, autonoma nei confronti delle altre associazioni scientifiche e culturali, con una organizzazione interna democratica, e a durata illimitata.

Art. 2 - Scopi e Finalità

La Società ha per scopo il progresso, la promozione e la diffusione delle geoscienze nei loro aspetti teorici e applicativi.

La Società promuove e favorisce il progresso delle ricerche geoscientifiche, con particolare riguardo alla conoscenza del pianeta Terra, e degli altri pianeti del sistema solare, del suo territorio e alle conoscenze utili alla definizione della pericolosità sismica, vulcanica e idrogeologica, alla salvaguardia dei beni geologici, culturali, ambientali e paesaggistici, alla ricerca e utilizzazione sostenibile delle georisorse, e alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

La Società promuove la diffusione della cultura delle geoscienze nell'istruzione e nella formazione, attraverso pubbliche riunioni, conferenze, sedute, congressi e convegni, escursioni geologiche, tavole rotonde, laboratori didattici, corsi di formazione per studenti, professionisti e insegnanti, progetti di ricerca nazionali ed internazionali, centri di documentazione, premi scientifici, borse di studio e altre iniziative tese alla divulgazione della cultura delle geoscienze.

La Società organizza annualmente, anche congiuntamente con altre Associazioni scientifiche e/o culturali, il Congresso Nazionale dei suoi soci.

La Società cura la stampa periodica di una o più riviste scientifiche, a carattere nazionale e internazionale, in formato cartaceo e/o digitale, oltre all'utilizzo di altre forme digitali utili alla diffusione delle geoscienze anche attraverso i media elettronici di rete (siti web, social network e piattaforme informatiche di varia tipologia). La Società può pubblicare anche monografie, collane e libri di testo.

La Società promuove azioni che tendano a garantire standard di elevata qualità e professionalità nella formazione accademica del geologo e del geofisico, nonché nella successiva alta formazione dottorale, formazione dei docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, oltre a promuovere la formazione continua, scientifica e professionale, anche in accordo e sinergia con le associazioni professionali di categoria.

La Società collabora con il "Servizio Geologico d'Italia" su tematiche di carattere scientifico, su specifica richiesta, per le finalità di formazione e diffusione della cultura delle geoscienze, nonché per il supporto di indirizzo della cartografia geologica e geotematica.

La Società collabora, altresì, con le agenzie nazionali e gli enti preposti alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio naturale.

La Società incrementa la propria Biblioteca nella quale vengono raccolti e conservati i principali periodici e le principali pubblicazioni scientifiche sia nazionali che internazionali di interesse delle geoscienze, oltre alle carte geologiche e tematiche, con particolare riferimento al territorio nazionale.

La Società implementa e conserva il suo Archivio storico.

La Società promuove relazioni con le altre Società delle geoscienze, italiane e straniere, con le istituzioni universitarie nazionali ed estere, con le associazioni scientifiche, culturali e professionali, anche di altre discipline, con altri Enti pubblici nazionali e con organismi di ricerca e di gestione del territorio della Pubblica Amministrazione.

La Società si fa portatrice delle istanze della comunità delle geoscienze nei confronti dell'opinione pubblica e degli organi di governo, nonché del mondo della scuola al fine di informare i giovani studenti sull'importanza degli scopi perseguiti dalla Società.

Art. 3 - Soci

La Società è costituita da Soci italiani e stranieri, comprendenti persone fisiche (soci individuali), Università, Enti, Aziende, e Associazioni scientifiche e/o culturali (soci istituzionali). I benefici e la rappresentatività di un socio istituzionale sono assimilati a quelli del socio individuale.

Nel caso che una Associazione scientifica e/o culturale voglia estendere i benefici e la rappresentatività dell'associazione a tutti i suoi soci, potrà costituirsi come sezione della Società, seguito approvazione dell'assemblea, ai sensi delle norme e quote associative previste dal regolamento interno e stabilite dall'assemblea.
I soci sono suddivisi per categorie e tipologie secondo le modalità prescritte dal Regolamento interno. Tutti i soci, a eccezione per le categorie dei benemeriti, onorari e cinquantennali, sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale, nei modi e nelle forme descritte dal Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo può decidere di associare gratuitamente, per uno o più anni, coloro che abbiano reso particolari servigi alla Società, o che si siano distinti nelle attività di interesse della Società.

Chiunque desideri divenire Socio deve presentare domanda al Presidente.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio Direttivo, decide sull'ammissione dei nuovi Soci, i quali sono tenuti a versare, all'atto della prima associazione, il contributo di ammissione e la quota associativa annuale.

Determina di anno in anno, nel rispetto delle modalità previste nel Regolamento, il contributo di ammissione iniziale e la quota associativa annuale.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

I Soci partecipano alle assemblee, alle pubbliche riunioni, alle conferenze, alle sedute, ai congressi e convegni, alle escursioni geologiche, alle tavole rotonde, ai corsi di formazione per studenti, professionisti e insegnanti, e a tutte le attività organizzate dalla Società; i Soci godono di tutte le agevolazioni per l'accesso alle attività e alle pubblicazioni scientifiche e divulgative che la Società cura e promuove nel rispetto del raggiungimento delle finalità statutarie.
I Soci possono riunirsi in Sezioni e possono altresì aderire alle attività delle Divisioni.

Vengono definiti Soci "attivi" tutti coloro che siano in regola con i doveri nei confronti della Società e in regola con i versamenti delle quote associative annuali.

Art. 4 - Decadenza dei soci

La qualità di Socio si perde per cessazione, dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento interno.

L'indegnità viene sancita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione scritta sia al Presidente sia al Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:
  • dai beni mobili e immobili di proprietà della Società;
  • dal patrimonio culturale accumulato dall'anno della sua fondazione (Biblioteca, Archivio storico, ecc.);
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
  • da contributi pubblici e privati.
Il finanziamento delle attività sociali avviene attraverso:
  • i contributi di ammissione e le quote associative annuali versate dai soci, secondo l'ammontare stabilito dal Regolamento interno;
  • i contributi degli associati e/o di Enti pubblici o soggetti privati;
  • il ricavato di eventuali attività condotte coerentemente con le finalità societarie e nei limiti degli scopi sociali;
  • i proventi delle iniziative promosse dalla Società;
  • ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.
I bilanci consuntivi e preventivi e gli incarichi retribuiti vengono pubblicati annualmente sul sito web della Società.

Art. 6 - Cariche e Organi Associativi

Le cariche e gli organi associativi della Società sono i seguenti:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Past-Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario Generale;
  • il Vice Segretario Generale;
  • il Tesoriere;
  • le Divisioni;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
  • le Sezioni.

Le cariche sociali possono essere ricoperte soltanto da Soci attivi, eccettuati, eventualmente, i Revisori dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali hanno carattere temporaneo e durata triennale e possono concorrere per la rielezione fino a un massimo di due mandati, anche non consecutivi, per una durata massima di 6 (sei) anni per ciascuna carica eccezion fatta per le cariche di Segreteria (Segretario Generale e Vice Segretario Generale).

La carica di "Past-Presidente" non è elettiva, ma onoraria e attribuita unicamente al Presidente immediatamente precedente a quello in carica; può essere prorogata a due mandati consecutivi (sei anni) in caso di rielezione del Presidente in carica.

La retribuzione delle cariche sociali è espressamente esclusa. È consentito il solo rimborso, qualora previsto dal Regolamento interno, delle spese vive sostenute dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo, dai responsabili degli Organi Consultivi (Divisioni) e dai Probiviri, per la partecipazione ad attività connesse alle proprie funzioni. Potranno essere rimborsati anche soci incaricati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci di svolgere per conto della Società particolari incarichi.

Gli eletti alle cariche sociali devono presentare, all'atto della presa di servizio, una dichiarazione d'insussistenza di conflitti d'interesse, ineleggibilità, incompatibilità, anche potenziali, in riguardo agli scopi e alle finalità̀ statutarie della Società.

Pena la decadenza, gli eletti alle cariche sociali non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato.

Tutti i Soci attivi godono del diritto di voto sia attivo sia passivo.

L'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei votanti, del Presidente, del Tesoriere, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, ha luogo a scrutinio segreto, utilizzando anche metodi di votazione telematici purché sia garantito l'anonimato del votante.
In caso di parità di voti si intende eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, successivamente definita Assemblea, purchè regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci della Società, sia individuali (persone fisiche) che istituzionali, dove questi ultimi sono rappresentati dai Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni scientifiche e culturali, Università, Enti e Aziende associate).

I soci individuali e istituzionali diritto di voto attivo e passivo, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Per una Associazione scientifica e/o culturale costituita come "sezione" della Società tutti i suoi soci sono soci della Società e quindi ciascuno gode del diritto di voto attivo e passivo, purché l'associazione associata in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea, in conformità alla legge e alle norme statutarie, sono vincolanti per, e si applicano a, tutti i Soci della Società.

L'Assemblea può essere sia ordinaria sia straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente per l'approvazione di modifiche statutarie, nonché di tutti i provvedimenti che a essa saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci in base alle successive norme del presente Statuto. Un terzo dei Soci attivi può chiedere al Presidente di convocare una Assemblea straordinaria, indicando e motivando nella richiesta gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci attivi presenti di persona o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita solo se siano presenti o regolarmente rappresentati, tramite delega, almeno la metà più uno dei Soci attivi e delibera a maggioranza dei soci come sopra presenti.

L'Assemblea ordinaria è chiamata a discutere e approvare:

  1. il bilancio preventivo e consuntivo, in precedenza redatto, verificato ed approvato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento;
  2. il Regolamento interno di attuazione dello Statuto, in precedenza elaborato e approvato dal Consiglio Direttivo;
  3. la nomina dei responsabili delle Divisioni su proposta del Consiglio Direttivo;
  4. l'ammissione di nuovi soci e l'ammontare dei contributi associativi iniziali, delle quote associative annuali e le rispettive modalità di riscossione;
  5. le linee programmatiche per le attività che la Società svolgerà;
  6. la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta;
  7. eventuali proposte dei Soci o altre questioni di interesse comune.

L'Assemblea ordinaria proclama gli eletti alle cariche sociali della Società secondo quanto previsto dalle norme del Regolamento interno attuativo dello Statuto.
Ricadono nella competenza dell'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto, l'estinzione o la trasformazione della Società, la devoluzione del suo patrimonio e la discussione di cause e questioni gravi e/o improrogabili.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con comunicazione scritta inviata a tutti i Soci, presso la sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, e ne affida al Segretario Generale gli aspetti organizzativi.

La convocazione, contenente la data, la sede della riunione e l'ordine del giorno dei lavori, deve essere formalizzata dal Segretario Generale mediante avviso di posta elettronica ai Soci e pubblicazione sul sito web della Società entro un congruo termine, non inferiore a 8 (otto) giorni.

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei presenti e dei rappresentati tramite delega, fatta eccezione per tutti i casi per il quali lo statuto preveda maggioranze diverse.

I Soci fisicamente assenti possono delegare un Socio a rappresentarli in Assemblea. Per la sua validità, la delega deve contenere la firma autografa del delegante con una copia di un suo documento in corso di validità ovvero sia firmata digitalmente.

Le deleghe devono essere presentate prima dell'inizio dell'assemblea al Segretario Generale, che ne tiene conto ai fini della validità del numero legale (quorum costitutivo) e del conteggio dei voti di delibera (quorum deliberativo). Ciascun Socio può raccogliere una o più deleghe.

Art. 8 -  Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale, di fronte a terzi e in giudizio, dell'Associazione scientifica denominata Società Geologica Italiana e ne firma gli atti; presiede e convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee, è responsabile dell'attuazione dei deliberati dal Consiglio Direttivo stesso e dall'Assemblea; vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento; ha facoltà di deliberare, in caso di necessità o urgenza, informando il Consiglio Direttivo che dovrà provvedere a ratificarne l'operato nella prima riunione utile; predispone il calendario sociale; propone al Consiglio Direttivo il Presidente del "Congresso" della Società; coordina e mantiene i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche e Culturali e con le Pubbliche Istituzioni e ne informa il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei responsabili delle Divisioni.

In caso di assenza, o di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, venga a cessare dal suo ufficio, il Vice Presidente convoca l'Assemblea e indice le elezioni suppletive per l'elezione del nuovo Presidente, da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo che ne ha constatata la cessazione.

Dopo la cessazione per decorrenza del termine di durata della carica naturale, il Presidente assume automaticamente la carica di Past-Presidente (Art.10).

Chi ha ricoperto la carica di Presidente può essere rinnovato nella carica una sola volta e non potrà candidarsi ad altre cariche sociali.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 15 (quindici) membri eletti l'Assemblea, oltre a 4 (quattro) membri sempre eletti dall'Assemblea e candidati su proposta dell'Assemblea delle sezioni.

Affinché le riunioni del Consiglio Direttivo abbiano validità legale è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti effettivi; le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede (Presidente o Vice Presidente in caso di assenza del Presidente).

Il Consiglio Direttivo può attribuire un incarico per assolvere a un determinato mandato operativo a un socio attivo, fino al raggiungimento di un massimo di tre, il/i quale/i potrà/nno partecipare alle riunioni del Consiglio come membri cooptati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio Direttivo il Past-Presidente, in qualità di Consigliere Onorario, e, in qualità di membri ex-officio, il Vice Segretario Generale, i responsabili delle pubblicazioni della Società (periodici e collane editoriali), il/i Presidente/i in carica del "Congresso Nazionale della Società", i coordinatori delle Divisioni, i coordinatori di sezione non eletti nel consiglio e i Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni scientifiche e/o culturali associate alla Società, e i membri cooptati.

I Consiglieri Onorari e i membri ex-Officio, non concorrono al raggiungimento del numero legale per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo, e pertanto non possiedono diritto di voto.

La durata del mandato del Consiglio Direttivo è triennale.

Tra i Consiglieri Eletti, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, sia in Italia sia all'estero, su convocazione scritta del Presidente, anche per mezzo di posta elettronica, inviata a tutti i membri dal Segretario Generale entro un congruo termine, non inferiore a 8 (otto) giorni.

Il Consiglio Direttivo:

  • realizza le linee di politica associativa, scientifica e culturale deliberate dall'Assemblea;
  • predispone e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consultivo;
  • dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
  • nomina il Comitato di Redazione (Editorial Board), e il suo Responsabile (Editor in Chief), delle riviste e collane sia scientifiche sia divulgative di proprietà della Società;
  • nomina il/i Presidente/i del "Congresso Nazionale della Società" organizzato annualmente;
  • istruisce le pratiche per l'Assemblea riguardanti le domande di ammissione a Socio e quelle per la decadenza dei Soci morosi o inadempienti;
  • emana e approva il "Regolamento interno" che disciplina le norme di attuazione dello Statuto e regola i rapporti tra i Soci e tra di essi e gli Organi della Società;
  • riconosce e autorizza la costituzione delle Sezioni e delle Divisioni (Organi Consultivi) e ne verifica le attività.

È facoltà del Presidente invitare a dette riunioni, anche dietro sollecitazione di altri membri del Consiglio Direttivo, altri soggetti ritenuti di rilievo per lo sviluppo di tematiche all'ordine del giorno. Questi potranno partecipare limitatamente alla discussione dei punti all'ordine del giorno di loro competenza e con la sola finalità consultiva, senza diritto di voto.

Qualora un membro eletto del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica, si provvederà alla sua sostituzione mediante nomina del primo dei non eletti e, nel caso di rinuncia di questo/a, dei susseguenti non eletti, ovvero in mancanza di questi ultimi, mediante cooptazione di un socio attivo da parte dell'Assemblea.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno il dovere di partecipare alle riunioni. I componenti del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive manchino, senza validi motivi, alle sedute consiliari decadono dalla carica.

Art. 10 - Il "Past Presidente"

Al termine del proprio mandato, il Presidente diviene automaticamente "Past-Presidente", con validità per l'intero mandato del Consiglio Direttivo successivo, fino a quando non viene sostituito dal successivo "Past-Presidente".

Il "Past-Presidente" presiede il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri Eletti, su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente affianca il Presidente in carica in tutte le sue funzioni e, al termine del mandato presidenziale, viene proposto, verificata la sua disponibilità, dal Consiglio Direttivo come candidato alla Presidenza della Società per il mandato successivo.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento momentaneo di quest'ultimo.

Art. 12 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale assiste il Presidente nell'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché di quelli delle Assemblee dei Soci, ed è responsabile della stesura dei relativi verbali delle stesse, e ne cura la conservazione degli atti.

Il Segretario Generale tiene i contatti con il Tesoriere e con la segreteria operativa della Società, della quale è corresponsabile assieme al Tesoriere stesso, per tutto quanto concerne la gestione dell'elenco dei Soci iscritti e svolge, inoltre, funzioni di collegamento tra il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale esegue atti amministrativi come previsto dal Regolamento e sulla scorta delle indicazioni del Presidente, coadiuvandolo nello svolgimento delle sue funzioni.

In caso di temporaneo impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice Segretario Generale.

Art. 13 - Il Vice Segretario Generale

Il Vice Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci su proposta del Presidente.

Il Vice Segretario Generale affianca il Segretario Generale in carica in tutte le sue funzioni.

Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni del Segretario Generale in caso di impedimento momentaneo di quest'ultimo.

Il Vice Segretario Generale si occupa della gestione editoriale delle pubblicazioni della Società, e svolge le funzioni del Segretario Generale in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile degli aspetti economici delle attività della Società; tiene la contabilità e coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale; predispone i bilanci preventivi e consuntivi dei congressi e di tutte le attività sociali che prevedono flussi di cassa; tiene il conteggio dei contributi e delle quote associative sociali versate come da  Regolamento interno attuativo dello Statuto, riscuote gli eventuali proventi straordinari e provvede alle spese ordinarie e straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo, avvalendosi della segreteria operativa della Società della quale e corresponsabile assieme al Segretario Generale.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le somme riscosse dal Tesoriere sono depositate presso un Istituto di Credito di notoria solidità in un conto corrente a interesse.

Alla fine di ogni anno solare egli presenta al Consiglio Direttivo la situazione particolareggiata del patrimonio sociale.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 15 - I Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se volontariamente nominato o se richiesto dalla legge, sarà eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, è composto da tre revisori effettivi e da due revisori supplenti e durerà in carica per la durata di tre esercizi sociali. Qualora la legge lo preveda, i revisori dei conti, effettivi e supplenti, dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti.

Essi eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio è preposto al controllo dell'amministrazione e della gestione economico-finanziaria della Società.

Art. 16 - I Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto dal "Past-Presidente", che lo presiede, e dai precedenti due Presidenti della Società.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio, contestualmente al mandato del Consiglio Direttivo di cui il Past-Presidente fa parte.

Compito del Collegio dei Probiviri è valutare ipotesi di indegnità morale e/o professionale dei Soci, di inadempimento degli obblighi statutari, di altri casi di decadenza e cessazione dalle cariche sociali, e di proporre il deferimento degli stessi al Consiglio Direttivo per le deliberazioni conseguenti.

Art. 17 - Le Divisioni

La Società si avvale per il raggiungimento degli scopi e finalità sociali, riportate all'art. 2 di questo Statuto, dell'attività di supporto di organi consultivi denominati "Divisioni" i quali hanno la funzione di promuovere e organizzare le attività sociali di interesse generale e comune a tutti i Soci e a tutte le Sezioni.

La Divisione è retta da un comitato operativo e un coordinatore, nominati, su proposta del Presidente, dall'Assemblea, sentito il parere del Consiglio Direttivo, tra i soci attivi della Società.

Il coordinatore della Divisione è membro ex-Officio del Consiglio Direttivo e privo del diritto di voto nel caso che non sia membro eletto del Consiglio stesso.
La tipologia, la composizione e le attività delle Divisioni sono disciplinate dal Regolamento interno attuativo dello Statuto.

Art. 18 - Le Sezioni

Le Sezioni sono raggruppamenti di soci che, in seno alla Società, si costituiscono con il fine di approfondire e diffondere tematiche scientifiche e svolgere ricerca in specifiche aree disciplinari delle geoscienze, anche con la finalità di divulgare e interloquire con le realtà territoriali.

Le Sezioni possono costituirsi previa approvazione dell'Assemblea dei Soci dietro proposta motivata o del Consiglio Direttivo della Società o da parte di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci attivi.

Una Associazione scientifica e/o culturale che faccia richiesta di associarsi integralmente in maniera da equiparare i benefici, diritti e doveri dei propri soci a quelli della Società Geologica Italiana, una volta che la sua richiesta di iscrizione sia stata approvata dall'Assemblea e che sia stata coperta la quota associativa richiesta dal Regolamento della Società, riceverà lo status di "Sezione".

Ciascun Socio può chiedere di afferire a una sezione contestualmente all'associatura alla Società o al suo rinnovo.

Il coordinatore della Sezione è eletto dagli afferenti alla sezione stessa per un mandato triennale e può essere rinnovato per un solo mandato ulteriormente al primo.

Art. 19 - Trasformazione e Scioglimento

La trasformazione e lo scioglimento della Società vengono discussi e deliberati dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, ai sensi dell'Art.21 del codice civile. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei Soci attivi.

In caso di scioglimento dell'Associazione e della eventuale devoluzione del patrimonio sociale, si applicheranno le norme del Codice Civile libro I titolo II, capo II e III.

L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla eventuale devoluzione del patrimonio a Ente o Associazione senza finalità di lucro che persegua scopi e fini analoghi.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, né durante la vita della associazione né a seguito del suo scioglimento, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20 - Modifiche di Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei Soci previa inserzione all'ordine del giorno e successivamente rese pubbliche nei modi prescritti dalla Legge.

Art. 21 - Contenziosi interni

In caso di disputa tra soci, oppure tra uno o più soci e uno o più membri del Consiglio Direttivo, o nei confronti della Società e dei suoi organi sociali, il Collegio dei Probiviri fornirà il proprio parere, previa audizione degli interessati, al fine di dirimere amichevolmente la controversia, fatta salva la responsabilità dei soci ai sensi dello Statuto e del Regolamento, nonché della normativa civile vigente. All'interno della vita associativa il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Il foro competente eletto è quello della città in cui la Società ha sede legale.
 

Art. 22 - Norme Transitorie

Il presente Statuto, con le modifiche apportate rispetto al testo precedente, è valido e ha efficacia immediata a partire dall'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, avvenuta nella data certificata dalla firma dello Statuto da parte del Presidente e del Vice Presidente.

Questo Statuto annulla e sostituisce integralmente tutte le norme statutarie precedenti e il relativo Regolamento, a far data dalla sua approvazione, come sopra specificato.

Il Consiglio Direttivo in carica è tenuto entro la scadenza di tre mesi dall'approvazione di questo Statuto di redigere e approvare il nuovo Regolamento interno di attuazione dello Statuto.

Al momento dell'entrata in vigore dello Statuto tutte le cariche elettive rimangono in carica per lo scorcio di mandato residuo.