STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA ETS"

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 20 ottobre 2023

Repertorio N. 5437; Raccolta N. 3653; Registrato a Roma 3 il 23/10/2023 N. 20887 SERIE 1/T

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

L'Associazione è denominata "Società Geologica Italiana ETS", in breve "SGI ETS".

La Associazione "Società Geologica Italiana ETS" (qui di seguito indicata brevemente come "Società"), fondata a Bologna il 29 settembre 1881 ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 17 ottobre 1885, ha sede in Roma, in piazzale Aldo Moro n. 5, ed è una Associazione scientifica e culturale a carattere internazionale che non persegue alcun fine di lucro ed è regolata dal presente Statuto e dal suo Regolamento interno di attuazione.

La Società è libera, apartitica/apolitica, senza finalità sindacali, autonoma nei confronti delle altre associazioni scientifiche e culturali, con una organizzazione interna democratica, e ha durata illimitata.

La Società può istituire sedi secondarie ed uffici in Italia ed all'estero.

La Società si ispira e applica i principi del Terzo Settore ed è disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017, in seguito anche "CTS") e dal Codice Civile.

Art. 2 – Scopi, finalità e attività

La Società ha per scopo il progresso, la promozione e la diffusione delle geoscienze nei loro aspetti teorici e applicativi.

La Società promuove e favorisce il progresso delle ricerche geoscientifiche, con particolare riguardo alla conoscenza del pianeta Terra, degli altri pianeti del sistema solare, del suo territorio e alle conoscenze utili alla definizione della pericolosità sismica, vulcanica e idrogeologica, alla salvaguardia dei beni geologici, culturali, ambientali e paesaggistici, alla ricerca e utilizzo sostenibile delle georisorse, e alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

La Società persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per il raggiungimento dello scopo sopra indicato, svolge, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale, che ricadono nell'ambito delle seguenti attività previste dall'art. 5 del CTS:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. f) CTS); ;
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lett. g) CTS);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h) CTS);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lett. i) CTS);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lett. K) CTS).

La Società promuove la diffusione della cultura delle geoscienze nell'istruzione e nella formazione, attraverso pubbliche riunioni, conferenze, sedute, congressi e convegni, escursioni geologiche, tavole rotonde, laboratori didattici, corsi di formazione per studenti, professionisti e insegnanti, progetti di ricerca nazionali ed internazionali, centri di documentazione, premi scientifici, borse di studio e altre iniziative tese alla divulgazione della cultura delle geoscienze.

La Società organizza annualmente, anche congiuntamente con altre Associazioni scientifiche e/o culturali, il Congresso Nazionale dei suoi soci.

La Società organizza, anche congiuntamente con altre Associazioni scientifiche e/o culturali, escursioni di carattere culturale e geologico, nel senso più ampio del termine.

La Società cura la stampa periodica di una o più riviste scientifiche, a carattere nazionale e internazionale, in formato cartaceo e/o digitale, oltre all'utilizzo di altre forme digitali utili alla diffusione delle geoscienze anche attraverso i media elettronici di rete (siti web, social network, servizi di e-mail marketing e piattaforme informatiche di varia tipologia). La Società può pubblicare anche monografie, collane e libri di testo.

La Società promuove azioni che tendano a garantire standard di elevata qualità e professionalità nella formazione accademica del geologo e del geofisico, nonché nella successiva alta formazione dottorale, formazione dei docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, oltre a promuovere la formazione continua, scientifica e professionale, anche in accordo e sinergia con le associazioni professionali di categoria.

La Società collabora con il "Servizio Geologico d'Italia" su tematiche di carattere scientifico, su specifica richiesta, per le finalità di formazione e diffusione della cultura delle geoscienze, nonché per il supporto di indirizzo della cartografia geologica e geotematica.

La Società collabora, altresì, con le agenzie nazionali e gli enti preposti alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio naturale.

La Società incrementa la propria Biblioteca nella quale vengono raccolti e conservati i principali periodici e le principali pubblicazioni scientifiche sia nazionali che internazionali di interesse delle geoscienze, oltre alle carte geologiche e tematiche, con particolare riferimento al territorio nazionale.

La Società implementa e conserva il suo Archivio storico.

La Società promuove relazioni con le altre Società delle geoscienze, italiane e straniere, con le istituzioni universitarie nazionali ed estere, con le associazioni scientifiche, culturali e professionali, anche di altre discipline, con altri Enti pubblici nazionali e con organismi di ricerca e di gestione del territorio della Pubblica Amministrazione.

La Società si fa portatrice delle istanze della comunità delle geoscienze nei confronti dell'opinione pubblica e degli organi di governo, nonché del mondo della scuola al fine di informare i giovani studenti sull'importanza degli scopi perseguiti dalla Società.

La Società può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

La Società, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. N. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta terza di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Soci

La Società è costituita da associati italiani e stranieri, comprendenti persone fisiche (associati individuali), Università, Enti, Aziende, e Associazioni scientifiche e/o culturali (associati istituzionali). I benefici e la rappresentatività di un associato istituzionale sono assimilati a quelli dell'associato individuale.

Nel caso che una Associazione scientifica e/o culturale voglia estendere i benefici e la rappresentatività dell'associazione a tutti i suoi associati, potrà costituirsi come sezione della Società, a seguito approvazione dell'assemblea, ai sensi delle norme e quote associative previste dal regolamento interno e stabilite dall'assemblea.

Gli associati sono suddivisi per categorie e tipologie secondo le modalità prescritte dal Regolamento interno.

Tutti gli associati, a eccezione per le categorie dei benemeriti, onorari e cinquantennali, sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale, nei modi e nelle forme descritte dal Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo può decidere di associare gratuitamente, per uno o più anni, coloro che abbiano reso particolari servigi alla Società, o che si siano distinti nelle attività di interesse della Società.

Chiunque desideri divenire Associato deve presentare domanda al Presidente.

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio Direttivo, decide sull'ammissione dei nuovi Associati, i quali sono tenuti a versare, all'atto della prima associazione, il contributo di ammissione e la quota associativa annuale.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

L'assemblea degli Associati determina di anno in anno, nel rispetto delle modalità previste nel Regolamento, il contributo di ammissione iniziale e la quota associativa annuale.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Gli Associati partecipano alle assemblee, alle pubbliche riunioni, alle conferenze, alle sedute, ai congressi e convegni, alle escursioni geologiche, alle tavole rotonde, ai corsi di formazione per studenti, professionisti e insegnanti, e a tutte le attività organizzate dalla Società; gli Associati godono di tutte le agevolazioni per l'accesso alle attività e alle pubblicazioni scientifiche e divulgative che la Società cura e promuove nel rispetto del raggiungimento delle finalità statutarie.
Gli Associati possono riunirsi in Sezioni e possono altresì aderire alle attività delle Divisioni.

Vengono definiti Associati "attivi" tutti coloro che siano in regola con i doveri nei confronti della Società e in regola con i versamenti delle quote associative annuali.

Art. 4 – Volontari

La Società può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Società o dei progetti della Società mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5 – Decadenza degli Associati

La qualità di Associato si perde per cessazione, dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento interno.

L'indegnità viene sancita dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri.

L'Associato che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione scritta sia al Presidente sia al Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

  • dai beni mobili e immobili di proprietà della Società;
  • dal patrimonio culturale accumulato dall'anno della sua fondazione (Biblioteca, Archivio storico, ecc.);
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
  • da contributi pubblici e privati;
  • da contributi dell'Unione europea e di organismi sovranazionali od internazionali;
  • contributi versati dai sostenitori;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche o di natura commerciale, svolte in maniera connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali;
  • quote e contributi degli iscritti.

Il patrimonio della Società è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali così come definite dal presente Statuto all'art. 2, ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Nel caso in cui il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del d.lgs. 117/2017 risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, deve adottare gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 22 del d.lgs. 117/2017.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Il finanziamento delle attività sociali avviene attraverso:

  • i contributi di ammissione e le quote associative annuali versate dai soci, secondo l'ammontare stabilito dal Regolamento interno;
  • i contributi degli associati e/o di Enti pubblici o soggetti privati;
  • il ricavato di eventuali attività condotte coerentemente con le finalità societarie e nei limiti degli scopi sociali;
  • i proventi delle iniziative promosse dalla Società;
  • ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale;
  • eventuali attività di raccolta fondi.
I bilanci consuntivi e preventivi e gli incarichi retribuiti vengono pubblicati annualmente sul sito web della Società.

Art. 7 – Cariche e Organi Associativi

Le cariche e gli organi associativi della Società sono i seguenti:

  • l'Assemblea generale degli Associati;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Past-Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario Generale;
  • il Vice Segretario Generale;
  • il Tesoriere;
  • le Divisioni;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • l'organo di controllo e il Collegio dei Revisori, se nominati;
  • le Sezioni.

Le cariche sociali possono essere ricoperte soltanto da Associati attivi, eccettuati, eventualmente, i Revisori dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali hanno carattere temporaneo e durata triennale e possono concorrere per la rielezione fino a un massimo di due mandati, per ciascuna carica eccezion fatta per le cariche di Segreteria (Segretario Generale e Vice Segretario Generale) che possono avere durata illimitata fino a revoca o dimissioni.

La carica di "Past-Presidente" non è elettiva, ma onoraria e attribuita unicamente al Presidente immediatamente precedente a quello in carica; può essere prorogata a due mandati consecutivi (sei anni) in caso di rielezione del Presidente in carica.

La retribuzione delle cariche sociali è espressamente esclusa. È consentito il solo rimborso, qualora previsto dal Regolamento interno, delle spese vive sostenute dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo, dai responsabili degli Organi Consultivi (Divisioni) e dai Probiviri, per la partecipazione ad attività connesse alle proprie funzioni. Potranno essere rimborsati anche Associati incaricati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Associati di svolgere per conto della Società particolari incarichi.

Gli eletti alle cariche sociali devono presentare, all'atto della presa di servizio, una dichiarazione d'insussistenza di conflitti d'interesse, ineleggibilità, incompatibilità, anche potenziali, in riguardo agli scopi e alle finalità̀ statutarie della Società.

Pena la decadenza, gli eletti alle cariche sociali non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato.

Tutti gli Associati attivi godono del diritto di voto sia attivo sia passivo.

L'elezione da parte dell'Assemblea degli Associati, a maggioranza dei votanti, del Presidente, del Tesoriere, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, ha luogo a scrutinio segreto, utilizzando anche metodi di votazione telematici purché sia garantito l'anonimato del votante.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti si intende eletto l'Associato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Art. 8 – L'Assemblea generale degli Associati

L'Assemblea generale degli Associati, successivamente definita Assemblea, purché regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati della Società, sia individuali (persone fisiche) che istituzionali, dove questi ultimi sono rappresentati dai Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni scientifiche e culturali, Università, Enti e Aziende associate).

Gli Associati individuali e istituzionali hanno diritto di voto attivo e passivo, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea, in conformità alla legge e alle norme statutarie, sono vincolanti per, e si applicano a, tutti gl Associati della Società.

L'Assemblea può essere sia ordinaria sia straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente per l'approvazione di modifiche statutarie, nonché di tutti i provvedimenti che a essa saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo o dagli Associati in base alle successive norme del presente Statuto. Un terzo degli Associati attivi può chiedere al Presidente di convocare una Assemblea straordinaria, indicando e motivando nella richiesta gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati attivi presenti di persona o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita solo se siano presenti o regolarmente rappresentati, tramite delega, almeno la metà più uno degli Associati attivi e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è chiamata a discutere e approvare:

  • il bilancio preventivo e consuntivo, in precedenza redatto, verificato ed approvato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento; e l'eventuale bilancio sociale;
  • il Regolamento interno di attuazione dello Statuto, in precedenza elaborato e approvato dal Consiglio Direttivo;
  • la nomina dei responsabili delle Divisioni su proposta del Consiglio Direttivo;
  • l'ammissione di nuovi Associati e l'ammontare dei contributi associativi iniziali, delle quote associative annuali e le rispettive modalità di riscossione;
  • le linee programmatiche per le attività che la Società svolgerà;
  • la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta;
  • eventuali proposte dei Associati o altre questioni di interesse comune.

L'Assemblea ordinaria proclama gli eletti alle cariche sociali della Società secondo quanto previsto dalle norme del Regolamento interno attuativo dello Statuto.
Ricadono nella competenza dell'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto, l'estinzione o la trasformazione della Società, e la discussione di cause e questioni gravi e/o improrogabili.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con comunicazione scritta inviata a tutti gli Associati, presso la sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, e ne affida al Segretario Generale gli aspetti organizzativi.

La convocazione, contenente la data, la sede della riunione e l'ordine del giorno dei lavori, deve essere formalizzata dal Segretario Generale mediante avviso di posta elettronica agli Associati e pubblicazione sul sito web della Società entro un congruo termine, non inferiore a 8 (otto) giorni.

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei presenti e dei rappresentati tramite delega, fatta eccezione per tutti i casi per il quali lo statuto preveda maggioranze diverse.

Gli Associati possono delegare un Socio a rappresentarli in Assemblea. Per la sua validità, la delega deve contenere la firma autografa o digitale del delegante con una copia di un suo documento in corso di validità.

Le deleghe devono essere presentate prima dell'inizio dell'assemblea al Segretario Generale, che ne tiene conto ai fini della validità del numero legale (quorum costitutivo) e del conteggio dei voti di delibera (quorum deliberativo). Ciascun Associato può raccogliere una o più deleghe, in conformità al comma 3 dell'art. 24 del CTS.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.

Art. 8 bis - Assemblee separate

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del CTS, il Consiglio Direttivo ha facoltà, ai fini di agevolare la partecipazione alle deliberazioni assembleari, di convocare assemblee separate degli Associati nel caso in cui lo ritenga opportuno in relazione alla residenza degli Associati, alla loro suddivisione in sezioni, o comunque quando vi sia il fondato timore che non vi sarebbe una consistente partecipazione dei soci all'assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo può convocare le singole assemblee separate nei luoghi dallo stesso ritenuti opportuni, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, tenendo comunque conto dell'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione possibile degli associati.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea  generale dei soci.
L'assemblea separata è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee separate; si applicano le disposizioni della legge e del presente statuto che disciplinano  la rappresentanza nell'assemblea generale.

Le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti.

E' fatta salva la possibilità che l'assemblea separata conferisca ai delegati un mandato più o meno discrezionale, su uno o più punti o per l'intero contenuto delle deliberazioni adottate.

Il presidente dell'assemblea generale può ammettere all'esercizio del voto solo i delegati che producano copia del verbale della deliberazione dell'assemblea separata, dal quale risultino la relativa nomina, ed i poteri conferiti.

Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2540, commi 3, 4, 5 e 6, codice civile.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale, di fronte a terzi e in giudizio, della Società e ne firma gli atti; presiede e convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee, è responsabile dell'attuazione dei deliberati dal Consiglio Direttivo stesso e dall'Assemblea; vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento; ha facoltà di deliberare, in caso di necessità o urgenza, informando il Consiglio Direttivo che dovrà provvedere a ratificarne l'operato nella prima riunione utile; predispone il calendario sociale; propone al Consiglio Direttivo il Presidente del "Congresso" della Società; coordina e mantiene i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche e Culturali e con le Pubbliche Istituzioni e ne informa il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei responsabili delle Divisioni.

In caso di assenza, o di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, venga a cessare dal suo ufficio, il Vice Presidente convoca l'Assemblea e indice le elezioni suppletive per l'elezione del nuovo Presidente, da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo che ne ha constatata la cessazione.

Dopo la cessazione per decorrenza del termine di durata della carica naturale, il Presidente assume automaticamente la carica di Past-Presidente.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente può essere rinnovato nella carica una sola volta e non potrà candidarsi ad altre cariche sociali.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 10 (dieci) membri eletti l'Assemblea ad un massimo di 20 (venti).

Almeno 4 (quattro) dei membri del Consiglio Direttivo devono essere eletti dall'Assemblea e candidati su proposta dell'Assemblea delle sezioni.

Affinché le riunioni del Consiglio Direttivo abbiano validità legale è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti effettivi; le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede (Presidente o Vice Presidente in caso di assenza del Presidente).

Il Consiglio Direttivo può attribuire un incarico per assolvere a un determinato mandato operativo a un Associato attivo, fino al raggiungimento di un massimo di tre, il/i quale/i potrà/nno partecipare alle riunioni del Consiglio come membri cooptati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio Direttivo il Past-Presidente in qualità di Consigliere Onorario, e, in qualità di membri ex-officio: il Vice Segretario Generale, i responsabili delle pubblicazioni della Società (periodici e collane editoriali), il/i Presidente/i in carica del "Congresso Nazionale della Società", i coordinatori delle Divisioni, i coordinatori di sezione non eletti nel consiglio e i Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni scientifiche e/o culturali associate alla Società, e i membri cooptati.

I Consiglieri Onorari e i membri ex-Officio, non concorrono al raggiungimento del numero legale per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo, e pertanto non possiedono diritto di voto.

La durata del mandato del Consiglio Direttivo è triennale.

Tra i Consiglieri Eletti, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, sia in Italia sia all'estero, su convocazione scritta del Presidente, anche per mezzo di posta elettronica, inviata a tutti i membri dal Segretario Generale entro un congruo termine, non inferiore a 8 (otto) giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, purchè sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota, e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per l'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo:

  • * realizza le linee di politica associativa, scientifica e culturale deliberate dall'Assemblea;
  • * predispone e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consultivo, e l'eventuale bilancio sociale;
  • * dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
  • * nomina il Comitato di Redazione (Editorial Board), e il suo Responsabile (Editor in Chief), delle riviste e collane sia scientifiche sia divulgative di proprietà della Società;
  • * nomina il/i Presidente/i del "Congresso Nazionale della Società" organizzato annualmente;
  • * istruisce le pratiche per l'Assemblea riguardanti le domande di ammissione a Socio e quelle per la decadenza dei Soci morosi o inadempienti;
  • * emana e approva il "Regolamento interno" che disciplina le norme di attuazione dello Statuto e regola i rapporti tra i Soci e tra di essi e gli Organi della Società;
  • * riconosce e autorizza la costituzione delle Sezioni e delle Divisioni (Organi Consultivi) e ne verifica le attività;
  • * modifica l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune;
  • * assicura il conseguimento delle attività istituzionali;
  • * individua e definisce ulteriori attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2 del presente Statuto.

È facoltà del Presidente invitare a dette riunioni, anche dietro sollecitazione di altri membri del Consiglio Direttivo, altri soggetti ritenuti di rilievo per lo sviluppo di tematiche all'ordine del giorno. Questi potranno partecipare limitatamente alla discussione dei punti all'ordine del giorno di loro competenza e con la sola finalità consultiva, senza diritto di voto.

Qualora un membro eletto del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica, si provvederà alla sua sostituzione mediante nomina del primo dei non eletti e, nel caso di rinuncia di questo/a, dei susseguenti non eletti, ovvero in mancanza di questi ultimi, mediante cooptazione di un socio attivo da parte dell'Assemblea.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno il dovere di partecipare alle riunioni. I componenti del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive manchino, senza validi motivi, alle sedute consiliari decadono dalla carica.

Art. 11 – Il "Past-Presidente"

Al termine del proprio mandato, il Presidente diviene automaticamente "Past-Presidente", con validità per l'intero mandato del Consiglio Direttivo successivo, fino a quando non viene sostituito dal successivo "Past-Presidente".

Il "Past-Presidente" presiede il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri Eletti, su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente affianca il Presidente in carica in tutte le sue funzioni e, al termine del mandato presidenziale, viene proposto, verificata la sua disponibilità, dal Consiglio Direttivo come candidato alla Presidenza della Società per il mandato successivo.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento momentaneo di quest'ultimo.

Art. 13 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale assiste il Presidente nell'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché di quelli delle Assemblee dei Soci, ed è responsabile della stesura dei relativi verbali delle stesse, e ne cura la conservazione degli atti.

Il Segretario Generale tiene i contatti con il Tesoriere e con la segreteria operativa della Società, della quale è corresponsabile assieme al Tesoriere stesso, per tutto quanto concerne la gestione dell'elenco dei Soci iscritti e svolge, inoltre, funzioni di collegamento tra il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale esegue atti amministrativi come previsto dal Regolamento e sulla scorta delle indicazioni del Presidente, coadiuvandolo nello svolgimento delle sue funzioni.

In caso di temporaneo impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice Segretario Generale.

Art. 14 – Il Vice Segretario Generale

Il Vice Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci su proposta del Presidente.

Il Vice Segretario Generale affianca il Segretario Generale in carica in tutte le sue funzioni.

Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni del Segretario Generale in caso di impedimento momentaneo di quest'ultimo.

Il Vice Segretario Generale si occupa della gestione editoriale delle pubblicazioni della Società, e svolge le funzioni del Segretario Generale in caso di impedimento di quest'ultimo.

 Art. 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile degli aspetti economici delle attività della Società; tiene la contabilità e coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale; predispone i bilanci preventivi e consuntivi dei congressi e di tutte le attività sociali che prevedono flussi di cassa; tiene il conteggio dei contributi e delle quote associative sociali versate come da  Regolamento interno attuativo dello Statuto, riscuote gli eventuali proventi straordinari e provvede alle spese ordinarie e straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo, avvalendosi della segreteria operativa della Società della quale e corresponsabile assieme al Segretario Generale.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato dalla relazione del Revisore dei Conti.

Le somme riscosse dal Tesoriere sono depositate presso un Istituto di Credito di notoria solidità in un conto corrente a interesse.

Alla fine di ogni anno solare egli presenta al Consiglio Direttivo la situazione particolareggiata del patrimonio sociale.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 16 – L'organo di Controllo e i Revisori dei Conti

Nei casi in cui la legge preveda obbligatoriamente la nomina di un organo di controllo, questo potrà essere costituito anche da un solo membro effettivo. La nomina dei componenti l'organo di controllo è di competenza dell'Assemblea.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo  2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso  di  organo  di  controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere  posseduti  da  almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del d.lgs. 117/2017, la  revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle  disposizioni  di cui  agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio  sociale dà atto  degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Salvo quanto sopra previsto, la Società deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
    a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
    b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se volontariamente nominato o se richiesto dalla legge, sarà eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, è composto da tre revisori effettivi e da due revisori supplenti e durerà in carica per la durata di tre esercizi sociali. Qualora la legge lo preveda, i revisori dei conti, effettivi e supplenti, dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti.
Essi eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio.
Il Collegio è preposto al controllo dell'amministrazione e della gestione economico-finanziaria della Società.

Art. 17 – I Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto dal "Past-Presidente", che lo presiede, e dai precedenti due Presidenti della Società.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio, contestualmente al mandato del Consiglio Direttivo di cui il Past-Presidente fa parte.
Compito del Collegio dei Probiviri è valutare ipotesi di indegnità morale e/o professionale dei Soci, di inadempimento degli obblighi statutari, di altri casi di decadenza e cessazione dalle cariche sociali, e di proporre il deferimento degli stessi al Consiglio Direttivo per le deliberazioni conseguenti.

Art. 18 – Le Divisioni

La Società si avvale per il raggiungimento degli scopi e finalità sociali, riportate all'art. 2 di questo Statuto, dell'attività di supporto di organi consultivi denominati "Divisioni" i quali hanno la funzione di promuovere e organizzare le attività sociali di interesse generale e comune a tutti i Soci e a tutte le Sezioni.
La Divisione è retta da un comitato operativo e un coordinatore, nominati, su proposta del Presidente, dall'Assemblea, sentito il parere del Consiglio Direttivo, tra i soci attivi della Società.
Il coordinatore della Divisione è membro ex-Officio del Consiglio Direttivo e privo del diritto di voto nel caso che non sia membro eletto del Consiglio stesso.
La tipologia, la composizione e le attività delle Divisioni sono disciplinate dal Regolamento interno attuativo dello Statuto.

Art. 19 – Le Sezioni

Le Sezioni sono raggruppamenti di soci che, in seno alla Società, si costituiscono con il fine di approfondire e diffondere tematiche scientifiche e svolgere ricerca in specifiche aree disciplinari delle geoscienze, anche con la finalità di divulgare e interloquire con le realtà territoriali.
Le Sezioni possono costituirsi previa approvazione dell'Assemblea dei Soci dietro proposta motivata o del Consiglio Direttivo della Società o da parte di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci attivi.
Una Associazione scientifica e/o culturale che faccia richiesta di associarsi integralmente in maniera da equiparare i benefici, diritti e doveri dei propri soci a quelli della Società Geologica Italiana, una volta che la sua richiesta di iscrizione sia stata approvata dall'Assemblea e che sia stata coperta la quota associativa richiesta dal Regolamento della Società, riceverà lo status di "Sezione".
Ciascun Socio può chiedere di afferire a una o più sezioni contestualmente all'iscrizione alla Società o al suo rinnovo.
Il coordinatore della Sezione è eletto dagli afferenti alla sezione stessa per un mandato triennale e può essere rinnovato per un solo mandato ulteriormente al primo.

Art. 20 – Trasformazione e Scioglimento

La trasformazione e lo scioglimento della Società vengono discussi e deliberati dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, ai sensi dell'Art.21 del codice civile. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei Soci attivi.
In caso di scioglimento o estinzione della Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre enti del terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Modifiche di Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei Soci previa inserzione all'ordine del giorno e successivamente rese pubbliche nei modi prescritti dalla Legge.

Art. 22 – Contenziosi interni

In caso di disputa tra soci, oppure tra uno o più soci e uno o più membri del Consiglio Direttivo, o nei confronti della Società e dei suoi organi sociali, il Collegio dei Probiviri fornirà il proprio parere, previa audizione degli interessati, al fine di dirimere amichevolmente la controversia, fatta salva la responsabilità dei soci ai sensi dello Statuto e del Regolamento, nonché della normativa civile vigente. All'interno della vita associativa il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Il foro competente eletto è quello della città in cui la Società ha sede legale.

Art. 23 - Norme Transitorie

IIl presente Statuto, con le modifiche apportate rispetto al testo precedente, è valido e ha efficacia immediata a partire dall'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, avvenuta nella data certificata dalla firma dello Statuto da parte del Presidente e del Vice Presidente.
Questo Statuto annulla e sostituisce integralmente tutte le norme statutarie precedenti e il relativo Regolamento, a far data dalla sua approvazione, come sopra specificato.
Il Consiglio Direttivo in carica è tenuto entro la scadenza di tre mesi dall'approvazione di questo Statuto di redigere e approvare il nuovo Regolamento interno di attuazione dello Statuto.
Al momento dell'entrata in vigore dello Statuto tutte le cariche elettive rimangono in carica per lo scorcio di mandato residuo.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non specificato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile ed al Regolamento della Società approvato dall'Assemblea dei Soci.